TERMOLI. Il Giudice di Pace di Galatina (Le), ha affermato con sentenza n. 1036/08 del 29/09/2008 l’annullamento di un verbale per presunto eccesso di velocità ex art. 142, 9° comma del Codice della Strada.
Stante il dispositivo, l’ apparecchio di rilevazione non risultava adeguatamente segnalato non rispettando l’obbligo di preventiva informazione della presenza degli stessi, e per la omessa taratura secondo le normative europee e nazionali, in quanto apparecchiature rientranti nelle categorie a ‘Metrologia Legale’, il cui uso determina concreti effetti giuridici.
Lo stesso giudice, che in via cautelare aveva decretato la restituzione della patente di guida all’automobilista leccese cui era stata ritirata per un presunto eccesso di velocità, ha accolto nel merito le motivazioni addotte nel ricorso, in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva e adeguata segnalazione degli apparati elettronici di rilevazione delle infrazioni.
(fonte: Giovanni D’Agata)
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