TERMOLI. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Molise: legittima la commissione nella gara per i servizi educativi del Comune di Termoli. Con una sentenza di grande rilievo, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso in appello del Comune di Termoli contro la sentenza n. 4/2025 del Tar Molise, ristabilendo la validità dell’aggiudicazione della gara per la gestione dei servizi educativi e ausiliari nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Il caso, che ha coinvolto più soggetti e sollevato questioni interpretative complesse in materia di appalti pubblici, rappresenta un precedente importante per le amministrazioni locali.
Tutto nasce dal ricorso presentato dal Consorzio Cooperative Sociali “Quarantacinque”, escluso dalla gara bandita dal Comune di Termoli, che aveva suddiviso l’appalto in due lotti: il Lotto 1, aggiudicato alla cooperativa “Nasce un sorriso”, e il Lotto 2, assegnato al Consorzio Matrix in Rti con “Il Girotondo”.
Il consorzio ricorrente ha contestato numerosi aspetti della procedura: dall’assenza di clausole sociali nel bando alla mancanza di una clausola di revisione prezzi, fino alla presunta incompetenza dei commissari giudicatori in materia pedagogica. La richiesta era chiara: dichiarare l’illegittimità della gara e l’inefficacia dei contratti già stipulati, ottenendo in subordine il risarcimento del danno. Il Tar Molise, nel gennaio 2025, ha accolto il ricorso sul presupposto che la commissione giudicatrice non fosse adeguatamente competente nel settore dell’educazione della prima infanzia, invalidando così tutta la procedura. In sede di appello, il Comune di Termoli ha ribaltato la situazione. Il Consiglio di Stato ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo infondato il giudizio del Tar sulla presunta incompetenza della commissione.
Secondo il Supremo organo amministrativo, l’articolo 93, comma 2, del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) non richiede una specializzazione esclusiva nella didattica infantile per i membri della commissione, ma piuttosto una competenza in aree tematiche omogenee, suffragata anche da esperienze lavorative affini. Nel caso specifico, due dei tre commissari avevano competenze nel settore dell’istruzione e dei servizi sociali, pur se non espressamente riferite alla fascia 0-6 anni. Inoltre, uno dei componenti aveva anche svolto attività di insegnamento e frequentato corsi universitari affini alla pedagogia. Di conseguenza, il Consiglio ha ritenuto legittima la nomina della commissione, rilevando un’errata interpretazione da parte del Tar. Il Consiglio ha anche esaminato i motivi di ricorso assorbiti dal giudice di primo grado: Clausole sociali e revisione prezzi: la mancata previsione nel bando non ha avuto impatto concreto sull’esito della gara, e il consorzio non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio diretto.
Costo della manodopera: secondo il ricorrente, i costi previsti erano inferiori a quelli imposti dal nuovo Ccnl entrato in vigore a marzo 2024. Tuttavia, l’offerta del ricorrente stesso indicava un importo inferiore a quello dell’aggiudicatario, contraddicendo le sue stesse argomentazioni. Regolarità fiscale della seconda classificata (Lotto 1): i giudici hanno ritenuto infondati i dubbi sollevati sulla documentazione prodotta da “Nasce un sorriso”, giudicata sufficiente ai fini della verifica. Anomalia dell’offerta: anche su questo punto, le contestazioni del ricorrente sono state giudicate inammissibili per mancanza di interesse concreto. Infine, è stata esclusa anche la violazione dell’articolo 104 del Codice degli Appalti relativa alla verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’aggiudicataria del Lotto 2. Il cuore giuridico della sentenza sta nell’interpretazione flessibile e ragionevole del concetto di “competenza” richiesto ai commissari di gara.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che non serve un titolo accademico perfettamente aderente all’oggetto dell’appalto, ma è sufficiente un curriculum coerente con le tematiche generali. In un passaggio chiave, si afferma: «La pedagogia e la didattica sono discipline generali che ricomprendono l’infanzia, pur con le sue specificità. L’istruzione dei bambini in tenera età non costituisce un settore del tutto autonomo rispetto all’istruzione in generale». Una posizione che ha valore anche sul piano amministrativo: la rigidità nella selezione dei commissari rischia infatti di bloccare o rallentare l’azione delle amministrazioni, già sottoposte a carichi burocratici e normative complesse.
La sentenza si conclude con il rigetto di tutti i motivi originari e aggiuntivi del Consorzio “Quarantacinque” e con l’accoglimento dell’appello del Comune di Termoli. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità della materia trattata.
La vicenda offre uno spaccato illuminante delle tensioni fra enti locali, operatori del terzo settore e giustizia amministrativa. In un periodo in cui i servizi educativi sono al centro dell’attenzione per il loro impatto sociale e civile, la chiarezza sulle regole di gara e la tenuta degli atti amministrativi diventa cruciale. Il caso Termoli evidenzia anche la necessità per gli operatori economici di presentare ricorsi mirati e fondati, evitando contenziosi che rischiano di trasformarsi in azioni strumentali, con ricadute sull’efficienza e la continuità dei servizi pubblici essenziali.






